Art. 1.
(Promozione e riconoscimento delle attività delle associazioni di protezione ambientale).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e riconosce le attività poste in essere dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, finalizzate alla promozione, alla conservazione e al recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale nazionale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può prevedere la concessione di contributi alle associazioni di cui al medesimo comma, sia sotto forma di finanziamenti per l'attività istituzionale delle medesime associazioni, sia sotto forma di fondi ad esse destinati, per la realizzazione di specifici progetti mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.